La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 172 dll’8 gennaio 2014, si e’ espressa in tema di mobbing affermando che l’accertamento del danno alla salute del dipendente non comporta necessariamente anche il riconoscimento del danno alla professionalita’.
Nella sentenza in commento la Corte chiarisce che “il danno alla professionalita’ non puo’ essere considerato in re ipsa nel semplice demansionamento, essendo invece onere del dipendente provare tale danno dimostrando, ad esempio, un ostacolo alla progressione di carriera”.
In caso di accertato demansionamento professionale, infatti, “la liquidazione del danno alla professionalita’ del lavoratore non puo’ prescindere dalla prova del danno”.


