Le società non potranno più dedurre le eventuali minusvalenze derivanti dall’assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’impresa dei propri beni diversi da quelli la cui cessione dia luogo a ricavi.
È quanto emerge dall’esame della più recente versione dello schema di decreto legislativo correttivo dell’Ires, in cui viene prevista la soppressione del richiamo all’articolo 86, comma 1, lettera c) del Testo unico attualmente contenuta nell’articolo 101, comma 1.
Questo significa che se una società deliberasse di distribuire un dividendo in natura, mediante assegnazione ai soci di beni immobili o di immobilizzazioni finanziarie (diverse da quelle che godono della participation exemption) il cui valore normale sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, la società potrebbe dedurre la minusvalenza, mentre in futuro non potrebbe più farlo.
È previsto che il giro di vite abbia effetto dal periodo d’imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2005.


