La legge di conversione del decreto sviluppo cambia ancora una volta, nel giro di pochi anni, la normativa applicabile ai lavoratori nei casi di trasferimento delle aziende in crisi (contenuta nell’articolo 47 della legge 428/1990). La legge include tra le situazioni che consentono, previo accordo sindacale, di derogare all’articolo 2112 del Codice civile – secondo il quale, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario, alle medesime condizioni normative e contrattuali preesistenti – due ulteriori situazioni: quando l’impresa sia stata interessata da una dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo e quando vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Queste fattispecie si aggiungono a quelle che, secondo la normativa vigente, consentivano già di derogare all’articolo 2112 del Codice civile.


