In caso di colpevolezza del consulente fiscale, il contribuente deve dimostrare di non essere nelle condizioni di reperire i documenti non registrati e non conservati.
L’Iva versata per l’acquisizione di beni e/o servizi, in caso di omessa dichiarazione, non può essere detratta e contribuire alla determinazione dell’imposta “a credito”, se non è stata annotata nelle liquidazioni periodiche e il soggetto non è in possesso delle relative fatture passive.
A stabilirlo, l’ordinanza 14537/2015 della Corte di cassazione.
La vicenda
La Commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso presentato da una contribuente avverso un avviso di rettifica, ai fini Iva, per l’anno d’imposta 2001, con il quale era stato ricostruito induttivamente, in ragione dei ricavi dichiarati ai fini Irap, il volume d’affari dell’attività di rivendita al pubblico di carburanti, sul presupposto dell’omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi.


