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Madri lavoratrici: diritto al voucher per l’acquisto di servizi per l’infanzia

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, prevede nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.

L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge introduce in via sperimentale, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere per il triennio 2013 – 2015, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.

I criteri di accesso le le modalità di fruizione del contributo sono state definite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali insieme al Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso il decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta il 13 febbraio 2013. il contributo viene erogato con un tetto massimo di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

Possono accedere al beneficio esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo i criteri definiti con circolare del 21 dicembre 2007, n. 137, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

La lavoratrice può accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestante (in caso di gravidanza gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili, erogati per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Sono escluse dal beneficio:

  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità

Circa le modalità di erogazione del beneficio, del ritiro del voucher e presentazione della domanda all’Inps vi invitiamo a far riferimento alla Circolare Inps n.48 del 28 marzo 2013.

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