Non costituisce violazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 231/2007 il pagamento in contanti di un pacchetto/servizio turistico corrisposto in piu’ rate purche’ l’importo di ognuna di esse sia singolarmente inferiore alla soglia e la rateizzazione sia prevista dal contratto nel quale devono essere indicati l’importo complessivo da pagare, le singole rate e la scadenza delle stesse.
Il frazionamento possibile nel caso di specie e’ pero’ solo quello costituito dal pagamento dalla caparra confirmatoria all’atto della prenotazione ed dal saldo alla partenza. Ogni ulteriore frazionamento, ancorche’ concordato tra le parti nel contratto, costituisce un tentativo di elusione della normativa (frazionamento artificioso) che, in quanto tale, sarebbe sanzionato.
E’ sempre possibile effettuare il pagamento dei servizi ricettivi usufruiti versando parte dell’importo in contante (nei limiti del rispetto della soglia di legge) ed il rimanente con strumenti tracciabili.
Fonte: Dipartimento del Tesoro del MEF


