Accrediti direttamente nei ricavi anche senza contraddittorio. Il contribuente può sempre dimostrare che le somme finite sul c/c non costituiscono proventi connessi all’attività immagine.
Con sentenza n. 20420 del 26 settembre 2014, la Corte di cassazione ha statuito che è legittimo l’accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie anche quando l’autorizzazione all’espletamento delle indagini medesime non sia stata esibita al contribuente e non contenga alcuna motivazione.
L’accertamento è illegittimo soltanto nel caso in cui dette movimentazioni “siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente”.
La vicenda processuale e precedenti giurisprudenziali
A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza al titolare di una ditta individuale, venivano notificati tre avvisi di accertamento Irpef, Irap e Iva per tre periodi di imposta, attraverso i quali l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori ricavi e Iva indebitamente detratta su alcune fatture relative a operazioni ritenute dall’ufficio oggettivamente inesistenti.


