Lo studio di settore non è un dogma giuridico né può avere valenza di prova assoluta.
Se lo fosse sarebbe in contrasto con la Carta costituzionale, in quanto la capacità contributiva non può essere in alcun modo presunta sulla base di dati generici e uniformi per tutti.
Pertanto, l’ufficio tributario deve sempre tenere conto, nell’accertamento dei maggiori imponibili, sia dell’effettiva situazione personale del contribuente sia della situazione personale in cui opera.
Non ammette deroghe la conclusione cui è pervenuta la terza sezione della Commissione tributaria di Macerata, nella sentenza n. 90/2005, con la quale ha accolto il ricorso di una società avverso la notifica di un accertamento emesso dal competente ufficio delle entrate e basato esclusivamente sulle risultanze scaturite dall’applicazione degli studi di settore, società che, nell’anno d’imposta posto sotto osservazione dall’ufficio, non attraversava una ´normale conduzione dell’attività’, quanto piuttosto una grave crisi che ha coinvolto tutto il settore in cui la stessa operava.


