L’impugnazione tempestiva e la contestazione della pretesa impositiva a essa relativa prova che non c’è stato alcun significativo pregiudizio al diritto di difesa del destinatario.
Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia riferimento a un altro presupposto, senza indicarne gli estremi di notificazione, non comporta la nullità, qualora il contribuente impugni la cartella nel merito, dimostrando in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, esercitando il proprio diritto di difesa.
È il principio di diritto ribadito dalla Corte suprema, con la sentenza n. 3707 del 25 febbraio 2016.
La vicenda
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella esattoriale emessa da Equitalia e avente a oggetto entrate di natura diversa da quella tributaria, nella specie il recupero di multe e ammende conseguenti a una sentenza penale di condanna, oltre ai compensi di liquidazione spettanti al custode giudiziario nominato per il medesimo procedimento.


