Questo perché l’Amministrazione, essendo fuori dal rapporto tra cedente e cessionario, non è tenuta a restituire direttamente a quest’ultimo quanto versato in via di rivalsa.
Il sistema di neutralità dell’Iva non consente al soggetto passivo – quand’anche in buona fede – di portare in detrazione un’imposta in tutto o in parte non dovuta, e ciò in base al principio, ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia, secondo cui la neutralità dell’imposta opera sul piano effettivo e non meramente formale, dovendo essere versate ovvero detratte soltanto quelle imposte che risultino realmente dovute, non potendo ritenersi tali le imposte erroneamente e indebitamente corrisposte in rivalsa o all’Erario.
È questo l’interessante principio con cui la Cassazione, con sentenza n. 17173 del 26 agosto 2015, ha rigettato il ricorso di una società.
Il caso
La Ctr della Campania, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, dichiarava la legittimità dell’avviso di accertamento con cui l’ufficio aveva negato la detrazione dell’Iva versata dalla contribuente per prestazioni di lavori eseguite in subappalto, in quanto era stata applicata l’aliquota ordinaria del 20%, anziché quella ridotta del 4% prevista per lavori di costruzione di fabbricati non di lusso aventi i requisiti di cui alla legge 408/1949.


