Non basta versare le ipocatastali in misura fissa, sostenendo che con l’atto costitutivo non si è determinato alcun trasferimento o arricchimento a favore del beneficiario finale.
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza 1702/1/14 del 22 settembre, ha respinto l’appello proposto da un trust contro l’avviso di liquidazione delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito della costituzione dello stesso trust.
La Ctr ha ritenuto che sussistono i presupposti di legge per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e, conseguentemente, delle imposte ipotecaria e catastale, precisando che ogni possibile dubbio al riguardo è fugato dalla prescrizione dell’articolo 2, comma 47, del Dl 262/2006, che recita “è istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del Testo Unico concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”.


