La sesta Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza 38 del 22/07/05 ha chiarito che il reddito relativo a un fabbricato che è stato dato in locazione deve essere determinato solo sulla base del canone stabilito nel contratto, indipendentemente dal fatto che l’inquilino sia moroso e non paghi i canoni periodici.
L’unico rimedio che consente di passare alla determinazione del reddito su base catastale, consentendo di superare la presunzione legale di riscossone del canone, è la risoluzione anticipata del contratto, qualunque sia la causa.


