“L’art. 6 riformato della legge fallimentare ha mantenuto in capo al debitore insolvente il diritto di chiedere il proprio fallimento.
L’interesse sotteso alla norma e’ quello di evitare che si produca un aggravamento del dissesto e nel contempo di far cessare le azioni esecutive individuali sul patrimonio, dispersive dello stesso e potenzialmente lesive della parita’ di trattamento fra i creditori.”
Relativamente a questo argomento segnaliamo un interessante articolo pubblicato su AteneoWeb, nella sezione ‘Attualita’ e Approfondimenti‘ presente in home-page, a cura del Dott. Franco Spezia. L’articolo e’ stato inoltre pubblicato sul sito www.filodiritto.it.
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Buon lavoro!


