La contabilità, apparentemente regolare, può comunque essere considerata complessivamente inattendibile, se confligge con gli ordinari criteri di ragionevolezza.
In tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, la regolarità delle scritture contabili non rappresenta un ostacolo all’applicazione del metodo analitico-induttivo o "misto" (articolo 54, commi 2 e 3, Dpr 633/1972) per procedere alla rettifica (in aumento) dell’imponibile esposto nella dichiarazione, anche ai fini Iva, a seguito dell’emergere di singoli elementi – attivi o passivi – dei quali risulta provata aliunde l’inesattezza o la mancanza.
Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 11477 del 23 maggio 2014.
I fatti
Con processo verbale di constatazione (pvc), la Guardia di finanza ha contestato a una società a responsabilità limitata l’indebita detrazione Iva assolta su acquisti non documentati o non inerenti per 313,50 euro, nonché l’omessa certificazione, registrazione e dichiarazione di proventi derivanti da cessione di beni.
Il contenuto del pvc veniva trasfuso nell’avviso di accertamento per il 1998, con il quale l’Agenzia recuperava una maggiore Iva per oltre 120mila euro.


