L’atto con cui l’amministratore dichiara di non voler fruire del compenso fa presupporre la maturazione e il conseguimento giuridico di un credito, da assoggettare a ritenuta fiscale.
La rinuncia all’indennità di fine mandato da parte dei soci-amministratori, nel presupposto della maturazione e del conseguimento giuridico del credito stesso, obbliga comunque la società erogatrice, nella sua qualità di sostituto di imposta, ad assoggettare tale indennità al relativo regime fiscale in capo al socio creditore. Se così non fosse, infatti, si consentirebbe alla società di beneficiare di accantonamenti fiscalmente dedotti nel corso dei singoli periodi di imposta che non scontano alcuna imposizione fiscale, sebbene producano l’effetto ultimo di incrementare il costo della partecipazione e, quindi, di generare reddito, che finirebbe per rimanere esente da imposizione.
Questa la pronuncia della Cassazione nell’ordinanza n. 1335 depositata il 26 gennaio 2016, con la quale, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato un suo precedente assunto (sentenza n. 26842/2014).


