È suo onere avanzare eventuali contestazioni e dimostrare la fondatezza delle ragioni per le quali, secondo lui, il comportamento che ha tenuto non è punibile.
Con la sentenza 22524 del 2 ottobre, la Corte di cassazione ha affermato che “Il giudice tributario non può rilevare d’ufficio l’esistenza di una esimente in mancanza di una domanda del contribuente, il quale ha anche l’onere di dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei relativi presupposti”.
La vicenda processuale trae origine dalla sentenza della Commissione tributaria regionale, che ha accolto l’appello principale dell’ufficio ritenendo legittima la cartella di pagamento emessa, ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972, nei confronti della contribuente, per Iva e Irpeg, con esclusione, tuttavia, delle sanzioni previste dall’articolo 6 del Dlgs 472/1997.


