Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 126 del 23 luglio 2015, ha chiarito che l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis) e’ inammissibile in quanto tardivo, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.


