La Corte di Cassazione, con la sentenza 20066 del 17 ottobre 2005, riguardante le agevolazioni tributarie sulla prima casa ha precisato che decade dalla riduzione dell’imposta di registro chi abbia acquistato un immobile e poi non vi abiti effettivamente, anche se ciò dipende dal Comune che tarda a rilasciare la concessione in sanatoria. La Corte ha accolto il ricorso del fisco contro due coniugi che, in fase di compravendita, avevano pagato l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura ridotta avvalendosi dei benefici della prima casa.
L’amministrazione finanziaria, dopo aver accertato che l’abitazione era ancora vuota, aveva emesso un avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte.


