In tema di trasferimento di magistrati, la disciplina di cui all’art. 13 d.leg. 5 aprile 2006 n. 160 (consistente nell’imposizione di limiti temporali e territoriali) si applica alle ipotesi di passaggio da funzioni giudicanti a requirenti (e viceversa) e non a quelle di trasferimenti di sede entro il quinquennio dal cambio di funzioni, senza che, per questi ultimi, sia dato introdurre, per via interpretativa, limiti ulteriori.
Fonte: Consiglio Superiore della Magistratura; deliberazione, 15-01-2014 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


