Integrano di norma attivita’ di valutazione del fatto e della prova (e, pertanto, non possono dar luogo a responsabilita’ civile del magistrato) la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, a condizione che non si fondi su fatti pacificamente insussistenti oppure avulsi dal contesto probatorio acquisito, come pure la reiterazione della predetta richiesta, nonostante i vizi formali delle precedenti e l’infondatezza riconosciuta ex post, se non in presenza di fatti specifici e ulteriori, idonei a trasformare la pervicacia nel perseguimento del proprio dovere in ostinazione vessatoria o in condotta comunque colpevole; tali fatti devono essere analiticamente indicati e dimostrati dal soggetto che se ne pretende leso, in relazione al momento in cui la richiesta e’ stata formulata e, in quanto tali, esposti al giudice di merito e poi, nel rispetto dei requisiti di autosufficienza, anche nell’eventuale ricorso alla corte di legittimita’.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione VI civile; ordinanza, 26-02-2015, n. 3916 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


