Il Ministero dell’Economia e delle Finanze risponde ad un quesito relativo alla limitazione all’uso del contante e alla corretta individuazione della soglia di legge, avuto riguardo anche ai libretti al portatore e agli strumenti tracciabili.
L’importo del denaro contante e dei titoli al portatore trasferiti da un soggetto ad un altro si sommano mentre il contante non si somma con l’importo degli strumenti tracciabili.
In altri termini, il saldo del libretto al portatore che viene ceduto a titolo di pagamento di una prestazione deve essere sommato, con i contanti trasferiti per la medesima prestazione. Il denaro contante, invece, non si somma con l’importo dell’assegno emesso in relazione allo stesso pagamento.
Ne consegue che nel primo caso l’importo complessivamente trasferito (saldo libretto al portatore e contanti) deve essere inferiore alla soglia, nel secondo caso (assegno e contanti) solo l’importo del contante deve essere inferiore alla soglia.
E’ una delle risposte fornite dal MEF (Dipartimento del Tesoro) nella pagina Prevenzione dei Reati Finanziari del sito internet.


