Nelle forme del condono 2002, il principio dell’errore scusabile deve essere riconosciuto valido anche nell’autoliquidazione delle liti potenziali e non solo per quelle pendenti.
In considerazione del fatto che le norme regolatrici dei condoni fiscali sono complicate e che le proroghe delle scadenze non fanno altro che provocare disordine, basti pensare ai termini dubbiosamente inquadrabili come perentori o ordinatori, è difficile escludere il ricorso dell’errore scusabile nei vari adempimenti necessari per le diverse forme di sanatoria.
È quanto ha affermato la prima sezione della commissione tributaria provinciale di Agrigento nella motivazione della sentenza n.358/1/2005, depositata il 16 gennaio 2006, nella quale per la prima volta si è deciso nel merito della validità dell’errore scusabile applicato alla definizione della lite potenziale ex art.15 della legge n.289/2002 e non solo per l’art.16 della stessa legge di condono.


