Non causa nullità l’errore nell’indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di giudizio immediato, se pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva (fattispecie in cui la corte ha escluso che fosse nullo il decreto nel quale come data di celebrazione dell’udienza era indicata quella corrispondente al giorno e mese effettivamente stabiliti ma riferiti all’anno precedente).
Fonte: Cass. pen., sez. V, 14-07-2014, n. 9669 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


