E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che si assenti dal lavoro in modo frequente, anche se per brevi periodi e con assenze non eccedenti il periodo di comporto, laddove questa eccessiva mobilita’ dia luogo ad un rendimento poco proficuo, non più utile per il datore di lavoro, e provochi problemi all’organizzazione aziendale.
Lo ha stabilito la sentenza n.18678 del 4 settembre 2014 della Corte di Cassazione (sezione Lavoro).
La vicenda ha riguardato un lavoratore di un’azienda della provincia di Chieti che effettuava assenze sistematiche e ‘studiate’, spesso agganciate a giorni di riposo.


