È legittimo il licenziamento disciplinare irrogato ad un operaio addetto alle presse stampatrici per essersi dedicato a numerose conversazioni via Internet, in occasione di una delle quali una delle presse, rimasta incustodita, si sia bloccata, a nulla rilevando la circostanza dell’acquisizione della prova dei fatti mediante la creazione, da parte del datore di lavoro, di un falso profilo di donna su Facebook, col quale il dipendente intratteneva le conversazioni.
Fonte: Corta di Cassazione; sezione lavoro; sentenza, 27-05-2015, n. 10955 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


