L’articolo interviene sulla legge fallimentare con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d’impresa disciplinati dalla legge fallimentare, in modo da incentivare l’impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi. Sono stati ampliati i casi di non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare; nel concordato preventivo è anticipata l’applicabilità delle misure a tutela del debitore ed è introdotta la possibilità di sciogliersi in alcuni casi da contratti in corso di esecuzione. Negli accordi di ristrutturazione del debito è stata introdotta una moratoria legale dei pagamenti. Sono state individuate misure di finanza interinale, volte a consentire finanziamenti o pagamenti del debitore nelle more della definizione dei procedimenti di ristrutturazione del debito e di concordato preventivo. Sono introdotte deroghe per le società in crisi alla disciplina sulla perdita di capitale. È stato introdotto il concordato con continuità aziendale, con prosecuzione dell’attività d’impresa. È stata adeguata la disciplina fiscale sulle sopravvenienze attive e la deducibilità delle perdite. Ci sono ulteriori interventi modificativi agli articoli 69-bis, 72, 178, 179, 180, 182-quater, 217-bis della legge fallimentare.
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Legge fallimentare, revisione per favorire la continuità aziendale (Decreto Sviluppo, articolo 33)
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