Il testo definitivo del D.Lgs. non ha subito rilevanti modifiche rispetto alla versione precedente: infatti alcuni fondamentali punti di indubbia perplessità sono rimasti inalterati.
Il riferimento è, in particolare, alla problematica inerente alla sostituzione del curatore di cui all’art. 37-bis della legge fallimentare. Già da quanto emergeva dallo schema di decreto legislativo, in sede di adunanza per l’esame dello stato passivo, i creditori presenti rappresentanti la maggioranza dei crediti insinuati e come tali riconosciuti dal curatore nel suo progetto di stato passivo potevano chiedere la sostituzione del curatore indicando al giudice delegato le motivazioni poste a base della richiesta e un nuovo nominativo.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
LEGGE FALLIMENTARE: IL CURATORE NON E’ PIU’ INAMOVIBILE
Fonte:


