Con la firma del Dm 30 settembre 2005, inviato adesso alla Corte dei conti per la registrazione, viene finalmente compiuto un decisivo passo in avanti per il debutto del cosiddetto lavoro accessorio.
Uno degli strumenti sicuramente più innovativi della legge Biagi, già sperimentato con successo in Belgio, ma che sino a oggi è rimasto al palo per la difficoltà di rendere concretamente operativo il complesso meccanismo individuato dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
Del lavoro accessorio si era recentemente occupato anche il “pacchetto competitività” estendendone il campo di operatività ben oltre il disegno originario, circoscritto a:
– lavori di cura e assistenza dei bambini e degli anziani e ad altri lavori occasionali:
– di emergenza o solidarietà resi da soggetti a rischio di esclusione sociale: disoccupati da oltre un anno, studenti, casalinghe, pensionati, soggetti in comunità di recupero e anche extracomunitari con regolare permesso di soggiorno nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
Risulta infatti adesso possibile svolgere prestazioni occasionali accessorie anche nell’ambito:
– della impresa familiare,
– nei settori del commercio,
– dei servizi e del turismo,
entro un limite complessivo di 10mila euro nel corso di ciascun anno fiscale.


