Con la Legge di Stabilità 2016, un nuova forma d’impresa ha fatto il proprio ingresso nel diritto societario italiano: la Società Benefit.
L’Italia è il primo paese europeo a prevedere quest’istituto giuridico e i suoi effetti non sono ancora del tutto certi; per questa ragione, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nell’ambito delle proprie ricerche, ha costituito un gruppo di lavoro con lo scopo di approfondire scientificamente il tema, monitorare ed accompagnare il processo attuativo della norma e i suoi futuri effetti sulle aziende e sull’economia italiana in generale.
Il gruppo si lavoro ha pubblicato il documento LE SOCIETÀ BENEFIT La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment che analizza il fenomeno delle Benefit Corporation, sul lato dell’innovazione aziendalistica e delle leggi approvate nei vari Stati Americani; proprio lì dove le Benefit Corporation sono nate come filosofia, come aziende e come forma giuridica.
Una cosa è certa, per ora. La nuova disciplina non dispone, per queste società, alcun particolare vantaggio (come benefici fiscali, sgravi contributivi, agevolazioni finanziarie, etc.) e nemmeno deroghe espresse all’ordinaria disciplina del diritto societario disposta dal codice e da altre leggi. Allora, a fronte degli oneri di rendicontazione, in assenza di qualsiasi tipo di agevolazione, che cosa potrà convincere le imprese a battere questa nuova strada? È la stessa legge a suggerire la risposta, laddove precisa che la Società Benefit potrà introdurre, accanto alla denominazione sociale, l’abbreviazione SB e “utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi”. Un marchio di trasparenza, dunque, con relativo valore reputazionale.


