La mancata annotazione del numero di chilometri percorsi dagli automezzi dell’impresa nel periodo di riferimento comporta l’indetraibilita’ dell’imposta assolta sugli acquisti.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 25122/2014 ha affermato che "la tempestiva indicazione chilometrica e’ essenziale, perche’ e’ richiesta a fini antielusivi, in funzione di una valutazione di congruita’ e, quindi, di inerenza ed effettivita’ del costo: la suddetta indicazione, percio’, non e’ surrogabile da altri documenti (in considerazione, ripetesi, della indicata finalita’ antielusiva) e la sua omissione non consente ne’ la deduzione del costo ai fini delle imposte sul reddito ne’ la detrazione dell’Iva”.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME.
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