La deduzione dei costi non e’ ammessa in esercizi diversi da quello di competenza, la regola e’ chiara; il “fai da te” comporterebbe l’alterazione dei risultati della dichiarazione.
In tema di reddito d’impresa, la Corte di cassazione, con la sentenza 9080 del 6 maggio 2015, ha stabilito che i requisiti di certezza (in ordine all’an) e di obiettiva determinabilita’ (in ordine al quantum) dei componenti di reddito debbono venire a realizzarsi entro la fine del periodo d’imposta.
Di conseguenza, concorrono a formare il reddito dell’esercizio di competenza anche i componenti la cui conoscenza sia sopravvenuta per il contribuente dopo la chiusura dell’esercizio (ma entro il termine impiegato per la redazione del bilancio ed entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione), purche’ i suddetti requisiti di certezza e di obiettiva (pertanto, documentabile) determinabilita’ siano maturati entro la fine dell’esercizio, in modo che non sia rimessa alla mera volonta’ delle parti la scelta dell’esercizio cui il componente e’ imputato.
I fatti
Con avviso di accertamento, l’ente impositore contestava a una societa’ maggiori imposte dovute (Iva, Irpef e Irap), principalmente, per accantonamenti indeducibili.


