L’illegittimo vantaggio economico derivante dall’azione delittuosa, inoltre, non può essere eliminato soltanto perché un terzo debitore pignorato ha estinto il suo debito.
In tema di omesso versamento Iva, il mantenimento del sequestro preventivo sui beni dell’indagato (i cui presupposti non vengono meno a seguito della rateizzazione del debito in sede amministrativa) è giustificato fino al momento in cui si realizza il recupero delle imposte evase a favore dell’Amministrazione finanziaria, con corrispondente deminutio del patrimonio personale del contribuente.
A tal proposito, il raggiungimento di un accordo per la rateizzazione del debito tributario con l’Amministrazione finanziaria, se non vale a escludere il fumus commissi delicti (in quanto non fa venir meno il reato), può comunque incidere sul quantum della somma sequestrata per equivalente, comportando la necessità di una riduzione del sequestro in misura corrispondente all’importo del debito versato a seguito della rateizzazione.
Sono questi i principi che si desumono dalla sentenza 12 febbraio 2014, n. 6635, della Cassazione.


