Il rinvio operato dall’articolo 62 del decreto legislativo 546/1992 alle norme sui ricorsi per cassazione deve ritenersi “formale” e “mobile” e non “materiale” e “fisso”.
Le modifiche apportate al ricorso per cassazione dal Dl 83/2012 (“decreto crescita”), sono applicabili anche al processo tributario.
Ciò in considerazione del “valore costituzionale dell’unità della giurisdizione e della limitazione dei margini di specialità ammessi nel nostro ordinamento”, che si palesa nella “riduzione dei margini di specialità del processo tributario destinata ad arrestarsi… alla soglia del giudizio di legittimità”.
È quanto chiarito dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza 7 aprile 2014, n. 8053.


