Il decreto cd. Sblocca Italia all’art. 23 introduce nell’ordinamento la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, volta a predisporre in via normativa delle tutele per le parti contraenti, così rimuovendo alcuni degli ostacoli alla diffusione di questi schemi contrattuali.
La nuova normativa, che consente l’utilizzo di schemi contrattuali flessibili, si preoccupa di approntare un’efficace tutela reciproca dei contraenti sul piano civilistico, ma nulla prevede riguardo ai profili fiscali dei contratti in esame. Con specifico riguardo al problema della duplicazione di imposte, si può però ritenere che debba farsi riferimento al regime fiscale di cui alla soluzione interpretativa prospettata dall’Agenzia delle entrate in una consulenza giuridica del 13 febbraio 2014 all’ordine dei dottori commercialisti di Monza per una fattispecie riguardante un contratto di locazione collegato ad un’opzione di acquisto, ove si prevede che nel caso di esercizio del diritto di acquisto il corrispettivo stabilito per la vendita sia decurtato degli acconti sul prezzo e dei canoni di locazione pagati fino al momento dell’opzione.
ll Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato alcune prime note sull’art. 23 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (decreto “Sblocca Italia”). Clicca qui.


