Il Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2013 è intervenuto in materia di IMU prevedendo la definitiva abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per tutti gli immobili per i quali era già stato sospeso a giugno il pagamento dell’acconto(dl 54/2013). In particolare non sono più tenuti a pagare la prima rata:
1) gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli);
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a prima casa dei soci assegnatari, nonché a quelli assegnati da Iacp, Ater o da altri enti di edilizia residenziale pubblica;
3) i fabbricati rurali e terreni agricoli.
Per il 2013 viene inoltre abolita la seconda rata dell’imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane questa destinazione e sempre che non siano locati (i cosiddetti “immobili merce”). Dal 2014 per gli immobili rientranti in questa categoria sarà riconosciuta l’esenzione totale, se non affittati o venduti entro 3 anni dall’ultimazione dei lavori.
Per il 2013 viene inoltre prevista la deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo del 50% dell’IMU pagata.
Dalla lettura della bozza del decreto-legge emerge anche, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, il ritorno all’imponibilità parziale ai fini Irpef (e addizionali locali) della rendita delle case e dei terreni non affittati, in misura del 50%.
Sia il reddito dominicale dei terreni non affittati sia il reddito figurativo dei fabbricati non locati assoggettati a IMU saranno imponibili ai fini Irpef al 50%.


