Con la sentenza n.14756 del 12 giugno 2013, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da una società contro il reintegro di un dipendente che era stato licenziato illegittimamente affermando che, nel periodo di comporto, devono essere calcolate le sole assenze per malattia e non i periodi di assenza per malattia professionale o per infortunio indennizzate dall’Inail.
La sentenza dispone infatti che “la disposizione che prevede un limite massimo di conservazione del posto in caso di assenza per infermità e, nel contempo, il diritto alla retribuzione, fino a guarigione nel caso di infortunio, va interpretata nel senso che, ai fini del calcolo del periodo di comporto, superato il quale il datore può recedere dal rapporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell’attività lavorativa espletata”.


