Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali quelli:
- costruiti da oltre 30 anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche. L’esenzione è automatica: non occorre presentare alcuna domanda né iscrivere il veicolo in un registro storico.
Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico che:
- risultano costruiti da oltre 20 anni e da non più di 30,
- non sono adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Ai fini del riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche, è in questo caso necessario un attestato di storicità rilasciato singolarmente per ogni autoveicolo dall’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Se il veicolo ultratrentennale o ultraventennale (come sopra individuato) è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli.


