Il reclamo si trasforma in ricorso dopo novanta giorni dalla notifica dell’istanza all’Agenzia, ma, se l’ufficio ha già accolto la richiesta del contribuente, l’atto è inesistente.
Il ricorso proposto contro un atto impositivo annullato in autotutela, a seguito di istanza di reclamo/mediazione, è inammissibile. Il contribuente, inoltre, deve pagare le spese di lite maggiorate del 50%, anche se la notifica dell’esito del reclamo è giunta l’ultimo giorno utile, il novantesimo.
È quanto si desume dalla sentenza n. 348 emessa dalla terza sezione della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, depositata il 25 agosto 2015.
Un contribuente, libero professionista, aveva presentato reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 contro un avviso di accertamento Irpef emesso sulla base di indagini finanziarie. In particolare, non avendo fornito idonea giustificazione riguardo alcuni addebiti bancari, l’ufficio provvedeva a considerarli “ricavi in nero” ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del Dpr 600/1973.


