Modifiche alla legge di riforma del mercato del lavoro, la legge 92/2012 e alla disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d’azienda o di parte di essa. Ai fini della copertura finanziaria viene ridotta la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. Le novità riguardano: a) le norme sui termini temporali per le riassunzioni a tempo determinato entro i quali il secondo contratto si considera a tempo indeterminato; b) il contratto di somministrazione di lavoro tra agenzia di somministrazione e soggetto utilizzatore, in relazione a lavoratori assunti come apprendisti
dall’agenzia medesima; c) titolari di partita Iva, la presunzione di inquadramento come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; d) l’ambito di applicazione dell’istituto del lavoro accessorio; e) la durata dell’indennità di mobilità; f) la misura dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cosiddetta gestione separata Inps e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche; g) a disciplina sull’intervento di integrazione salariale straordinaria nei casi di
fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della normativa contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca; h) il deposito, presso il ministero del Lavoro, dei contratti e degli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che contemplino il ricorso agli ammortizzatori sociali; i) i criteri di determinazione della base di computo per l’applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette.
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Lavoro, modifiche alla legge di riforma (Decreto Sviluppo, articolo 46-bis)
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