Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce in merito alla definizione di “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” ai sensi dell’art.26, comma 3-bis del D. lgs. 81/2008. Questo al fine di non gravare, attraverso l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I., le imprese appaltatrici di servizi che comportino l’espletamento di pratiche ordinarie prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata.
Alla luce di queste premesse il Ministero ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata, come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare, tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa.
Sembra opportuno, infine, sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’ art. 26, D.Lgs.


