La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito risposta, in data 20 luglio 2015, all’interpello n. 16/2015, in tema di interdizione posticipata lavoratrici madri rientranti nella categoria dei lavori usuranti.
E’ stata avanzata istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla corretta interpretazione degli artt. 7, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina dei divieti di adibizione delle lavoratrici madri allo svolgimento di determinate attività.
In particolare, e’ stato chiesto se le disposizioni normative di cui sopra potessero trovare applicazione nell’ipotesi in cui la lavoratrice madre espleti attività di “conducente di linea” nell’ambito di servizio pubblico di trasporto collettivo, stante la riconducibilità di quest’ultimo nella categoria dei lavori usuranti.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ritiene che, per tale categoria di lavoratrice madre, il divieto di cui all’art. 7 trovi applicazione esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria.
Clicca qui per accedere all’interpello.


