Il DM del 17/6/2014 prevede che il pagamento dell’imposta di bollo (se richiesta) per libri, scritture contabili e documenti tributari in versione informatica debba avvenire, interamente a saldo, mediante F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio indicando il codice tributo “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.
Pertanto la marca da bollo non deve essere applicata sulla fattura elettronica mediante contrassegno telematico ma deve soltanto essere indicata in fattura la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014 art. 6”.
Non e’ necessaria alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate (ne’ autorizzazioni).
Fattispecie diversa e’ quella in cui si intenda assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale su fatture non elettroniche ma inviate tramite email in formato PDF. In questi casi e’ necessaria la preventiva autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate ed e’ prevista una specifica procedura alternativa.


