A seguito delle incertezze e delle richieste di chiarimento sul trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi degli organismi OICR e CONFIDI, l’Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia, contenuti nella Risoluzione n.42/E del 2 luglio 2013.
Relativamente agli OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) residenti in Italia, essendo contribuenti inclusi tra i soggetti passivi Ires anche se usufruiscono di un particolare regime tributario di favore, l’Agenzia sottolinea che tali soggetti, come anche i Confidi (Consorzio italiano di garanzia collettiva dei fidi), non subiscono l’imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari prevista dal decreto legislativo 239/1996 ma ‘percepiranno i proventi al lordo della relativa imposta sostitutiva e verranno quindi trattati come soggetti cosiddetti ‘lordisti”.
Inoltre, si legge nella risoluzione, il fatto che i redditi da essi conseguiti siano esenti dalle imposte sui redditi, ‘non consente di considerare i predetti organismi tra i soggetti che subiscono il prelievo dell’imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996 (ossia tra i soggetti cosiddetti “nettisti”)’.
Qui il testo della risoluzione.


