I giudici, qualora incaricati di dirimere una controversia derivante da un patto non rispettato da una delle due parti, non possono sindacare il concordato nel merito.
La Ctr di Firenze, ribaltando il deliberato della Commissione provinciale, ha ribadito il principio di diritto secondo cui l’accertamento definito con adesione è intoccabile e non suscettibile di successivi ripensamenti, tanto da parte del contribuente, che non può impugnarlo, quanto da parte dell’ufficio, che non può integrarlo o modificarlo.
Questo il contenuto della sentenza n. 671/31/2014 del 31 marzo.
I fatti
L’Agenzia delle Entrate di Massa, rilevato lo scostamento dei ricavi dichiarati da una ditta individuale rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore, invitava il titolare a comparire, ai fini anche dell’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
A seguito del contraddittorio, ufficio e contribuente sottoscrivevano un atto di adesione.
La ditta, tuttavia, non provvedeva al pagamento – nei tempi e nei modi previsti dall’ordinamento – degli importi liquidati. L’ufficio emetteva, allora, l’avviso di accertamento, determinando i maggiori ricavi nella misura, peraltro, definita nel concordato.


