Sotto il profilo giuridico, la Corte di Cassazione ha affermato che un “marchio debole” non cessa di essere tale solo perche’ utilizzato per un lungo lasso di tempo. Questa e’ anzi l’ipotesi normale, che lascia intatti i limiti di tutela, meno incisiva che in tema di marchi forti, frutto di fantasia e senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti, bastando anche una lieve modificazione o aggiunta per escluderne la confondibilita’ pur in prodotti similari (Cass., sez.1, 27 febbraio 2004 n.3984).
Nel caso in esame si definiva “marchio debole” un segno distintivo “di colore, privo di particolari pregi di originalita’ e di elaborazione concettuale” la cui caratterizzazione consisteva solo in una tonalita’ di colore azzurro, senza impiego di figure o parole di fantasia, cosicche’ era sufficiente anche una parziale diversita’ rappresentata dalla sfumatura di colore e dalla presenza di fori per negarne l’imitazione servile e la contraffazione abusiva (tenuto anche conto che la destinazione del prodotto ad una clientela qualificata escludeva, di fatto, il rischio di Confusione).
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 3803/15; depositata il 25 febbraio 2015.


