Non garantisce l’esatta individuazione dei veicoli, tanto più se non vengono prodotti i modelli di trasporto (Ddt e Cmr) verso l’estero, con i dati identificativi delle auto cedute.
Le targhe-prova, per loro natura rimovibili, non possono dare alcuna certezza sull’incontrovertibile identificazione di un autoveicolo, fornendo la prova dell’effettiva introduzione dei beni ceduti nel territorio di un altro Stato membro, in cui il cessionario è soggetto di imposta.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3608 del 24 febbraio 2016.
La vicenda ha riguardato un avviso di accertamento con il quale l’ente impositore contestava, a un operatore nazionale, la cessione di un’autovettura a una società francese, ritenuta fittizia, in difetto dei presupposti per l’applicazione del regime di non imponibilità di cui all’articolo 41 del Dl 331/1993, dal momento che l’autovettura non risultava uscita con prova certa dal territorio nazionale.


