Unica deroga: quando il contribuente vi provvede nell’atto introduttivo del giudizio e dichiara di non aver potuto adempiere alle richieste dell’ufficio per causa a lui non imputabile.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5734 del 23 marzo 2016, ha statuito che “l’invito da parte dell’Amministrazione finanziaria, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare un dialogo preventivo tra fisco e contribuente … rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa”.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento, con il quale l’Amministrazione finanziaria richiedeva alla contribuente maggiori imposte, sanzioni e interessi, e contro il quale la società proponeva ricorso in commissione.


