Di conseguenza, in caso di acquisto di un immobile situato nello stesso comune dell’appartamento cointestato con l’ex coniuge, niente sconti per imposte di registro e ipocatastali.
In costanza di contitolarità dei diritti reali tra coniugi, i benefici fiscali riconosciuti per l’acquisto della “prima casa” sono preclusi, a prescindere dalla scelta del regime patrimoniale, se la comproprietà immobiliare ricade su altri cespiti insistenti nel medesimo comune.
Il caso trae origine dalla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti di una contribuente alla quale erano state recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, perché aveva acquistato un immobile fruendo dei benefici “prima casa”, pur essendo già comproprietaria, assieme al marito, di un altro immobile sito nello stesso comune.


