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La separazione dall’ex coniuge non giustifica l’omesso spostamento

Ci sono diciotto mesi di tempo, dall’acquisto dell’immobile, per portare la residenza nel comune dove esso è situato, fatta salva una causa ostativa di forza maggiore.

Il contribuente perde i benefici prima casa nell’ipotesi di mancato trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto. Alcuna rilevanza assumono l’intervenuta separazione consensuale e l’accordo sull’immobile, non configurabili quali cause di forza maggiore esonerative dall’obbligo legale di trasferimento della residenza.
È quanto si desume dall’ordinanza n. 16082 del 14 luglio 2014 della Cassazione tributaria.

I fatti
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito della decadenza dalle agevolazioni spettanti in relazione all’acquisto della prima casa, non avendo il contribuente trasferito, nel termine di diciotto mesi, la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile.
In particolare, egli eccepiva che il mancato trasferimento era dipeso dall’intervenuta separazione consensuale, in conseguenza della quale aveva ceduto la propria quota del fabbricato alla consorte, riacquistando un altro immobile nel quale aveva trasferito la propria residenza.

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