Ministero dello sviluppo economico, parere rot. n. 283970 del 28/12/2015.
Il MISE ha precisato che l’impresa individuale che ha sede in un comune ma ha iniziato l’attività presso un’unità locale posta in diversa provincia può mantenere la sede nel primo comune.
La sede dell’impresa non coincide infatti necessariamente con il luogo in cui avviene lo scambio o la produzione di beni o servizi ma, piuttosto, con il luogo dove viene svolta l’attività di organizzazione dei fattori produttivi (capitale, lavoro) volta all’ottenimento di un prodotto idoneo a soddisfare i bisogni dei consumatori. I due luoghi anzidetti in molti casi coincidono, ma possono anche essere distinti.
Se l’imprenditore ha la propria sede in un luogo non coincidente con quello in cui viene concretamente svolta l’attività di produzione o di scambio e tali luoghi sono posti in province diverse (rientrando nella competenza, pertanto, di diversi uffici del Registro Imprese), al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di pubblicità legale d’impresa, il titolare dell’impresa sarà tenuto sia ad iscrivere la sede “principale” presso l’ufficio del registro delle imprese della competente Camera di Commercio, sia a denunciare l’avvio dell’attività presso una diversa localizzazione posta in una diversa provincia.


